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Читать книгу: «Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4», страница 2

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§. II. Articoli di pace stabiliti con Papa Adriano, ed investitura data dal medesimo al Re Guglielmo: e pace indi seguita coll'Imperadore Emanuele

Furono i Legati dal Re cortesemente ricevuti, ed intendendo da essi di buon animo le proposte di pace, destinò egli dal suo canto cinque altri suoi Plenipotenziarj per accordare gli articoli di quella. Questi furono il Grand'Ammiraglio degli Ammiragli Majone, Ugone Arcivescovo di Palermo, Romualdo Arcivescovo di Salerno, Guglielmo Vescovo Calano e l'Abate Cavense Marino; i quali unitisi con i tre Cardinali fermarono gli articoli di pace, che nella maniera, che di qui a poco diremo, si leggono presso il Baronio: nella qual pace non furon compresi i Baroni, ma tutti esclusi, e sol fra il Papa ed il Re fu quella conchiusa.

Venuto poi Guglielmo alla chiesa di S. Marco posta fuori le mura di Benevento, s'inchinò a' piedi d'Adriano, da cui essendo stato assoluto dalle passate censure, egli all'incontro in presenza di molti Cardinali e Baroni, ed altra gente in gran numero ivi concorsa, gli fece l'omaggio del Regno, e giurogli fedeltà, recitando le parole del giuramento Ottone Frangipane, ed il Papa ponendogli la Corona l'investì, prima con dargli uno stendardo del Regno di Sicilia, e poscia con dargliene un altro del Ducato di Puglia, ed un altro del Principato di Capua.

L'investitura, che in quest'occasione fu dal Papa Adriano conceduta a Guglielmo, fu la più ampia e di gran lunga vantaggiosa di quante mai fossero dagli altri Pontefici concedute a' Principi normanni; fu non solo del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia e Principato di Capua con tutte le sue pertinenze, come furono le precedenti; ma ciò che Gregorio VII e gli altri suoi successori non vollero in modo alcuno fare, fece Adriano, perchè anche l'investì di Salerno, di Amalfi e di Napoli colle loro pertinenze, della Marca e di tutte le altre terre che possedeva. Questa investitura fu conceduta non pure a Guglielmo ma anco a Ruggiero suo figliuolo, che nell'anno precedente 1155 mentr'era di quattro anni l'avea il padre creato Duca di Puglia e di Calabria, ed a tutti i suoi eredi; i quali per volontario suo ordinamento avrà egli destinati per suoi successori nel Regno come sono le parole della scrittura rapportata anche dal Baronio: Profecto vos nobis, et Rogerio Duci filio nostro, et haeredibus nostris, qui in Regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint, concedetis Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, Principatum Capuae, cum omnibus pertinentiis suis; Neapolim, Salernum, et Malphiam cum pertinentiis suis; Marchiam, et alia quae ultra Marsicam debemus habere, et reliqua tenimenta, quae tenemus a predecessoribus nostris hominibus Sacrosanctae Romanae Ecclesiae jure detenta, et contra omnes homines adjuvabitis honorifice manutenere. All'incontro promise il Re pagargli il censo per la Puglia e per la Calabria seicento schifati l'anno, e per la Marca cinquecento.

(Questa Bolla dell'investitura e concordato tra Adriano IV con Guglielmo I è rapportata anche da Lunig15).

Furono in quest'occasione accordati ancora molti articoli intorno alle appellazioni, elezioni ed altre cose appartenenti alla politia e governo ecclesiastico di questo Regno di Puglia. Per l'appellazioni fu convenuto, che se alcun Cherico nella Puglia e nella Calabria e nell'altre terre vicine, contro alcun altro Cherico avrà querela intorno alle cause ecclesiastiche, e dal Capitolo o dal Vescovo, Arcivescovo, o da altra persona ecclesiastica di quella provincia non possa emendarsi, gli sia lecito, se vorrà, appellarne alla Chiesa romana. Che se la necessità, o utilità della Chiesa lo ricercasse, possano farsi la translazioni da una in altra Chiesa. Che la Chiesa romana possa liberamente far le visite e le consecrazioni nelle città della Puglia e di Calabria e luoghi adjacenti, eccetto però in quelle città, nelle quali sia presente la persona del Re, o de' suoi eredi senza volontà de' medesimi. Che nella Puglia e nella Calabria e nelle regioni vicine possa la Chiesa romana liberamente aver suoi legati, i quali però debbano portarsi con ogni moderazione senza invadere e devastare le possessioni della Chiesa.

Che anche nella Sicilia abbia la Chiesa romana le visite e le consecrazioni; e che se il Re o suoi successori chiamerà dalla Sicilia le persone ecclesiastiche, o per ricever la Corona o per altro bisogno, debbano quelle ubbidir alla chiamata, e possa fargli restare e ritener quelli che stimerà dover ritenere. Intorno all'altre cose, avrà la Chiesa romana nella Sicilia tutto ciò, che tiene nelle altre parti del suo Regno, eccetto che le appellazioni ed il poter mandar Legati, li quali non si permetteranno, se non a petizione del Re e suoi eredi. Nelle Chiese e monasterj del suo Regno possa ritenere la Chiesa romana ciò, che ritiene nell'altre Chiese, come le solite consecrazioni e benedizioni, alla quale pagheranno i soliti e stabiliti censi.

Intorno alle elezioni fu stabilito, che li Cherici ragunati debban eleggere la persona che riputeranno degna, la quale terranno in secreto, insino che al Re sarà palesata; il quale darà il suo assenso, quando però non la giudicasse o del partito de' suoi traditori o de' suoi nemici e de' suoi eredi, o pure non sia a se odiosa, o per altra cagione, per la quale non la stimasse degna del suo assenso.

Tali furono gli articoli di questa pace firmati presso Benevento nel mese di giugno dell'anno 1156, de' quali, come appartenenti allo Stato ecclesiastico, ci tornerà altrove occasione di parlare.

I Baroni del Regno di Puglia, vedendosi contro ogni lor credenza abbandonati dal Pontefice, e lasciati in preda all'ira del Re, sbigottiti di tale avvenimento, prestamente fuggirono. Il Conte Roberto da Bassavilla, ed il Conte Andrea da Rupe Canina, con alcuni altri ne andarono in Lombardia, ricovrandosi colà sotto la protezione dell'Imperador Federico, il quale gli adoperò nella guerra che allor tenea co' Milanesi; ma Roberto Principe di Capua volendo anch'egli con altri suoi partigiani uscir del Reame, essendosi avviato per lo Stato di Riccardo dell'Aquila Conte di Fondi suo vassallo, per dove credea poter sicuramente passare, fu per ordine del Conte insidiato, e con tutti i suoi preso al valicar del Garigliano, e dato prigioniere in poter del Re16; con la qual malvagità il Conte Riccardo ritornò in grazia di Guglielmo, ma non potè fuggire l'infamia del tradimento. Fu il Principe insieme con un suo figliuolo ed una figliuola, di volontà dell'Ammiraglio, inviato prigione a Palermo ed ivi fu abbaccinato, ove poco da poi in carcere morì. Ed ecco il fine di Roberto figliuol di Giordano II Principe di Capua, nato di nobilissima schiatta di sangue normanno, dopo aver tante volte perduto e ricuperato il suo Principato, che in lui affatto s'estinse, rimanendo unito col Reame di Puglia, come è ancora al presente; un altro suo figliuolo chiamato Giordano, dopo questo infortunio del padre scappò in Costantinopoli, e sotto la protezione dell'Imperador Emanuele si mise, il qual Imperadore lo mandò da poi Legato ad Alessandro III nell'anno 1166 come di qui a poco diremo17.

Dopo le quali cose il Papa ne andò in Campagna di Roma, ed il Re avendo vinti i Greci, e parte dei suoi nemici cacciati via dal Reame, e parte posti in prigione, ed altri o fatti morire, o ritornati in sua grazia, diede il governo della Puglia a Simone Gran Siniscalco cognato di Majone, ed egli avendo in cotal guisa sedati i tumulti del Regno in Palermo ritornossene.

Non minor felicità sperimentò Guglielmo nella guerra, che poco da poi mosse all'Imperador Emanuele, poichè avendo ragunata una grande armata sotto il comando di Stefano fratello di Majone, questi alle riviere del Peloponeso combattè con tanta felicità quella del Greco, che n'ottenne piena vittoria. Per la qual cosa sbigottito Emanuele proccurò aver pace con Guglielmo, ed avendogli mandati suoi Ambasciadori, alla fine l'ottenne, e furon riposti in libertà tutti i Greci, ch'erano in Sicilia; ed Emanuele, ciò che prima egli ed i suoi predecessori non vollero in conto alcuno mai fare, da questo tempo in poi riconobbe e chiamò Guglielmo Re18; e fu fra di loro stabilita pace sì ferma e costante, che da ora innanzi non si sentiranno più guerre tra i nostri Re normanni e gl'Imperadori d'Oriente.

Così Guglielmo racchetati i tumulti del Regno, e pacificatosi col Papa e coll'Imperador d'Oriente, si acquistò in questi principj del suo Regno il titolo di Magno; e poteva sperarsi, che lungamente durar dovesse questa pace, se Majone non la avesse turbata; perchè attribuendo il Re tutti questi felici successi alla sua condotta e prudenza, era giunto l'Ammiraglio a tanta potenza, che sembrava più tosto egli il Re, che Ammiraglio di Sicilia; onde diessi nuovo fomento a' mal soddisfatti Baroni di porre in campo quelle sedizioni e tumulti, che più innanzi saremo a narrare.

CAPITOLO I
L'Imperador Federico sdegnato col Papa della pace fatta con Guglielmo cala di nuovo in Italia: tiene una Dieta in Roncaglia, e restituisce in Italia le regalie

Intanto l'Imperador Federico informato dal Conte Roberto, dal Conte Andrea, e dagli altri ribelli del Re, li quali dopo la pace fatta nel precedente anno, erano fuggiti in Lombardia, come il Papa con occulte condizioni avea conchiusa la pace con Guglielmo, ed avea esclusi tutti gli altri: s'adirò fortemente contro Adriano, ed anco se ne querelò con tutti i Principi e Prelati tedeschi; donde i Vescovi di Germania non si trattennero sopra di ciò scrivere una lettera al Papa, ove fra l'altre cose gli rimproverarono questa pace19.

Nè tralasciò l'istesso Imperadore con altra sua lettera dolersene con Eberardo Arcivescovo Salesburgense20; e perciò da quest'anno 1158 l'Imperadore si dichiarò nemico del Papa, siccome lo era di Guglielmo; e temendo che questi due insieme uniti estinguessero affatto in Italia l'autorità del suo Imperio, cominciò ad esser più terribile colle città di Lombardia, onde deliberò di passar tosto in Italia, come fece; ma con spiriti molto elevati e bizzarri; e calato in Lombardia, avendo vinti i Milanesi, e sottopostesi le città della medesima, assegnò secondo il costume dei suoi maggiori, una Dieta in Roncaglia per fermare gli articoli della pace, e per dare alcuni provvedimenti intorno allo stato di quelli provincia. Allora fu, che incontrandosi per via ad un bel castello, avendo dimandato di chi quello fosse, ed essendogli stato detto il padrone, alcuni adulatori gli risposero ch'era suo, poichè dell'Imperadore era il dominio di tutto il Mondo, e delle cose particolari ancora: altri, che erano della comitiva di Federico, non potendo soffrire una adulazione così sfacciata, si opposero a tal risposta: per lo che fra loro ne nacque un gran contrasto: l'Imperadore ordinò che in Roncaglia si fosse decisa tal disputa da' Sapienti e Giureconsulti della città di Lombardia, che doveano intervenire a quella Assemblea.

Dell'essersi negli anni precedenti, imperando Lotario, ritrovate le Pandette in Amalfi, e trasportate in Pisa, e l'aver Irnerio, come si disse, in Bologna impiegati tutti i suoi talenti sopra di quelle, con esporle, e pubblicamente insegnarle, ne avvenne che dalla sua Scuola ne fossero sorti molti, i quali seguitando le sue pedate a null'altro intesero, che allo studio delle medesime, e degli altri libri di Giustiniano. Quindi nacque, che nelle città d'Italia, molti tratti dalla novità, e dalla eleganza e sapienza di quelle leggi, v'impiegavano tutto il loro studio per apprenderle; onde dalla scuola d'Irnerio n'uscirono, come dal cavallo trojano, molti Giureconsulti, e lo studio della giurisprudenza romana era frequentatissimo non meno por gli ascoltatori, che per coloro che l'insegnavano; ma perchè questo studio surse in un secolo pur troppo incolto, e che senza l'ajuto degli altri libri latini, e dell'istoria romana, e dell'erudizione, non potevano queste leggi ben intendersi: quindi nacque, che i primi che l'insegnarono, a cui mancavano tanti ajuti, in molti errori e puerilità incorsero: vizio loro non già, ma del secolo: poichè all'incontro alcuni di essi furono d'ingegno meraviglioso; e se mancò l'erudizione e l'istoria, si vede che gl'ingegni al Mondo non sono mai mancati, perchè la natura con costante tenore serba le sue leggi, ed ha ugualmente a tutti distribuiti i talenti.

Per queste cagioni leggendo essi in alcune leggi delle Pandette, che l'Imperador Antonio21 si chiamava Signore dell'universo Mondo: e che Ulpiano22 scrisse, che siccome il Popolo romano poteva dar la libertà a' servi de' particolari, così anche poteva farlo l'Imperadore; e leggendo ancora nel Codice23 quel che Giustiniano disse, che tutte le cose erano del Principe: credettero che l'istesso potesse dirsi di Federico; onde fu cosa molto facile di persuadere, essere egli Signore del Mondo, e delle cose ancora de' privati. Erano in questi tempi dalla scuola d'Irnerio usciti molti Giureconsulti. Surse Placentino in Montepessulo, il quale fu il primo che da Italia propagò lo studio della giurisprudenza romana in Francia. Fiorivan in Bologna Bagarotto e Giovanni Basiano ed in Padova Antonio Lyo; ma sopra tutti a questi tempi si distinsero in Bologna, dove insegnavano, quattro Giureconsulti, i quali eransi resi per la loro dottrina così celebri e rinomati, che l'Imperador Federico nelle deliberazioni più gravi gli chiamava al suo Consiglio, ed aveagli per suoi Assessori, come scrive Radevico24, non altrimenti che fecero gl'antichi Imperadori romani de' nostri Giureconsulti.

Furono questi Bulgaro, che nato in Pisa, insegnò nel principio legge in Bologna, dove poi dall'Imperador Federico fu creato Prefetto di quella città: Ugolino, che fiorì parimente in Bologna, Autore della decima Collazione, e Collettore de' libri de' Feudi e delle Costituzioni di Corrado, Lottario e Federico, le quali aggiunse alla nona Collazione dell'Autentico, come di qui a poco diremo: Martino ancor celebre in questo istesso tempo, il quale scrisse alcune chiose alle Pandette, le quali però furon sovente da' posteri rivocate in dubbio e rifiutate; e Giacomo, che Federico pur ebbe nel suo Consiglio. Ebbene ancor in Milano in questi tempi due altri: Oberto de Orto grand'Avvocato nella Curia di Milano, e Gerardo Negro, ovvero come altri lo chiamano Cagapisto, da' quali le Consuetudini feudali furon compilate, e ridotte in iscritto con altre leggi degl'Imperadori attenenti a' Feudi, come diremo.

Giunto l'Imperadore Federico in Roncaglia, Bulgaro e Martino furono deputati nella Dieta per sostenitori di quella disputa: Bulgaro condannò i lusingatori; ma all'incontro Martino sia per timore, o per amore, sostenne le parti di Federico con dire che l'Imperadore era Signore non meno del Mondo, che di tutte le cose particolari; ed in fatti appigliandosi Federico alla sua opinione, fu la disputa decisa a favor di Martino25. Ne nacque perciò che i Giureconsulti de' tempi posteriori sostennero l'opinion di Martino, e Bartolo arrivò in tale estremità, che disse esser eretico chi teneva altrimenti.

Questa disputa, che s'avrebbe potuto facilmente decidere con quel che dice Seneca, distinguendo il dominio privato, dalla dominazione pubblica ed eminente, decisa così assolutamente a favor di Federico cagionò a lui, ed a tutta la Lombardia perniziosissimi effetti; poichè secondo questa massima in quella Dieta impose leggi e condizioni molto rigorose alla Nobiltà, ed alle città di Lombardia. Proibì loro ogni Assemblea, e corpo di città, e sopra tutto tolse loro il potere, che aveano di crear Magistrati, mettendo in quelle Ufficiali del suo partito contro ciò, che per l'addietro si praticava: impose molte pene alle città, ed uomini che violassero queste leggi: e loro concedette una molto dura e gravosa pace, come si vede dalla sua Costituzione che stabilì in Roncaglia, e che noi abbiamo al quinto libro de' Feudi26.

Ma non potè molto godersi di quella pace, ch'egli intendeva stabilire con condizioni sì dure; poichè appena ritornato in Alemagna, si rivoltò la Lombardia ben presto, onde fu obbligato di nuovo calar in Italia, ed assediar Milano, la quale dopo un lungo assedio, in cui valorosamente si difesero i Milanesi, finalmente fu presa; la ruinò Federico da' fondamenti riducendola in ville, ed insignoritosi affatto di tutta Lombardia, la pose perciò in una grandissima servitù.

Fu ancora in questi tempi, che oltre di aver più rigorosamente, che non fece Lotario, proibita l'alienazion de' Feudi per quella sua Costituzione27, che ancor leggiamo ne' libri feudali: volle restituire in Italia le Regalie, e le ragioni sue fiscali, che gran tempo s'eran perdute, ed andate in disuso; costringendo perciò i Vescovi, i Proceri, e le città d'Italia a metterle in piede, ed a lui restituirle28.

Tutto ciò, che presso i Romani si conteneva in quella divisione di beni, che altri fossero comuni, altri pubblici, altri delle Università, ed altri di niuno, si stabilì che s'appartenessero al Principe; restando solo agli altri que' beni, che a ciascuno singolarmente s'appartengono. Perciò i Principi s'hanno attribuito la proprietà del mare, de' fiumi navigabili, delle strade, dei campi, delle muraglie, e fossi della città, e generalmente ogni cosa, ch'è fuori del commercio, ed ancora quello ch'è nel commercio, ma che non ha padrone. E Federico, se bene non annoverasse tutto ciò nella sua Costituzione de Regalibus, noverò bensì le più segnalate e rilevanti regalie, come le fabbriche, e pubbliche armerie, che chiamò Armannie, le strade pubbliche, i fiumi navigabili, e quelli da' quali si fanno gli altri navigabili, e tutta l'utilità che perviene dal decorso di essi. I porti: i ripatichi: i vectigali: le monete: le multe: i beni vacanti: le pene: gli angarj: i parangarj: le prestazioni di navi e di carri: le estraordinarie collette: le miniere d'argento: le saline: le miniere, dalle quali si cava la pece, poichè anche, secondo scrive Plinio29, si trova la pece fossile: le pescagioni: le caccie: i tesori: il crear Magistrati per amministrar giustizia, ed altre ragioni sue fiscali, le quali non nominò tutte in questa sua Costituzione, ma solamente quelle, ch'erano le più principali, e le quali in Italia per lungo tempo erano già andate in disusanza.

Dal che ne nacque, che quel che Federico fece nelle città sue d'Italia, vollero da poi imitare gli altri Principi ne' loro Reami, ed in alcune cose usarono maggior rigore, come fece il nostro Guglielmo, il quale non bastandogli ciò che Federico avea stabilito de' tesori, conforme alla Costituzione d'Adriano, che trovati in luogo pubblico o religioso per casualità, fosse la metà dell'inventore: stabilì una più dura legge, che in qualunque luogo, e in qualsivoglia modo ritrovati, tutti s'appartenessero al Re, come da una sua Costituzione, della quale, parlando delle altre leggi di questo Principe, farem parola.

In tale servitù avendo Federico ridotta la Lombardia, e nudrendo sì alte e bizzarre idee, disgustatosi col Papa per la pace, che questi avea fermata con Guglielmo: avvenne, che questi disgusti prorupper poi in una più grave discordia; poichè mentre ritornava da Roma in Alemagna l'Arcivescovo di London, fu per ordine dell'Imperadore questi preso: Adriano, che non men che teneva Federico dell'Imperio, avea egli del Ponteficato alti concetti, intesa la cattura dell'Arcivescovo, gli scrisse alcune lettere, che gliele fece recare dal Cardinal Rolando Cancellier di S. Chiesa, e da Bernardo Cardinal di S. Clemente, nelle quali l'ammoniva, che dovesse riporre in libertà l'Arcivescovo, e fra l'altre cose, rammentandogli i beneficj, che da lui avea ricevuti, gli scrisse ancora ch'egli l'Imperio lo dovea riconoscere dalla Chiesa di Roma, come beneficio di quella. Ciascuno può immaginarsi con quanto stomaco e stizza Federico sentisse tal proposizione: se ne sdegnò in maniera, ed entrò in tanta rabbia, che non solo non volle far nulla di quanto se gli domandava, ma rimproverò con tanta acerbità il Pontefice, che fu questi obbligato mandargli due altri Cardinali per placarlo; e bisognò che si ritrattasse di quanto avea scritto, con dire, ch'egli non avea per quelle parole inteso, che l'Imperio fosse Feudo della Chiesa, ma avea presa quella parola beneficio, pro bono, et facto junctum30. Infatti que' Cardinali ebbero molto che fare per racchetarlo; e sebbene poco da poi fossero di nuovo disgustati per cagion che Federico sovente impediva a' Ministri del Papa di raccor le rendite ecclesiastiche, volendo di più che s'eleggesse per Vescovo di Ravenna un tal Guidone, al che il Papa non voleva consentire, nulladimanco dopo varj trattati, furono un'altra volta pacificati.

Ma Adriano poco da poi, mentr'era in Alagna, finì i giorni suoi nel primo del mese di settembre di quest'anno 115931. La di cui morte recò gravi incomodi e sconvolgimenti in Roma per lo scisma, che accadde nell'elezione del suo successore; poichè avendo la maggior parte de' Cardinali eletto Papa il Cardinal Rolando Cancelliere di S. Chiesa, che si nomò Alessandro III, di patria Senese, nel medesimo tempo coll'ajuto di Ottone Conte di Piacenza, e di Guido Conte Broccarense Ambasciadori di Federico, che allor dimoravano in Roma, Giovanni pisano Cardinal di S. Martino, e Guidone da Crema Cardinal di S. Calisto, crearono Antipapa Ottaviano di S. Cecilia, e gli poser nome Vittore IV, e passò tanto innanzi la loro arroganza, che assediarono Alessandro col Collegio de' Cardinali dentro la torre di S. Pietro, avendosi l'Antipapa con molta moneta, che lor diede, e col favor dell'Imperadore acquistato molti partigiani in Roma: onde Ottone Frangipane, con altri Nobili romani, sdegnati dell'indegnità di tal fatto, cavarono salvi di colà il Papa ed i Cardinali, e condottigli fuor di Roma in luogo sicuro, secondo il solito costume coronarono solennemente Alessandro; ed Ottaviano rimase in Roma: ove ritornato poi nel secondo anno del suo Ponteficato Alessandro, e vedendo non potervi dimorar sicuro per la potenza dell'Antipapa, lasciato in sua vece Legato in quella città Giulio Vescovo Prenestino, se ne andò a Terracina per navigare in Francia.

15.. Lunig Cod. Ital. Diplom. pag. 850. Ugo Falcan.
16.. Camill. Pell. ad Anon. Cass. ann. 1156.
17.. Acta ejusdem Pontificis apud Baron. Camill. Pell. in Stemm.
18.. Jo. Cinnam. de reb. gestis Jo. et Emanuel. Comm. lib. 4. Paulo post, et Regem eum appellavit, cum prius non esset.
19.. Epist. apud Inveges lib. 3 hist. Paler. Haec, et alia utpote de concordia Rogerii, et Willelmi Siculi, et aliis quae in Italia factae sunt conventionibus, quae ab ore Imperatoris audivimus, etc.
20.. Inveges loc. cit. Neque eam pacem tenere, neque ea teneri vellemus; quoniam ipse prior violasset in Siculo, cum ipse sine nobis reconciliari non debuisset.
21.. L. de precario, D. ad L. R. de jactu.
22.. Ulp. l. Barbarius, D. de off. Praetor.
23.. L. bene a Zenone, C. de Quadrien. praescript. omnia Principis esse.
24.. Radevicus l. 2 de gest. Fed. c. 5. Cujac. lib. 1 de Feud. tit. 12. Alteserra lib. 3 cap. 14.
25.. Glos. in l. bene a Zenone, et in praefat. dig.
26.. Constit. hac edictali de pace tenenda, l. 5. Feud.
27.. Const. Fed. de Feud. non alien. lib. 5.
28.. Guntherus Abbas Uspergensis Radevicus 3 c. 41 et 4 c. 5.
29.. Plin. hist. lib. 16 cap. 12.
30.. V. Sigon. de Regn. Ital. l 12 ann. 1158.
31.. Gugl. Tir. de bello sacr. lib. 18 Radevic. de vita Frid. Imp.

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